Ripristino del calcestruzzo: un errore progettuale tipico legato ad una non corretta interpretazione della documentazione tecnica di prodotto.

Un’importante guida a disposizione dei professionisti e utilizzatori che si approcciano al ripristino del calcestruzzo è rappresentata dalla norma europea UNI EN 1504: “Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione di strutture di calcestruzzo. Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità”. 

Con questa norma il legislatore europeo ha inteso fornire un unico strumento attraverso il quale rivolgersi a progettisti, imprese ed utilizzatori. La norma, suddivisa in 10 parti, stabilisce le procedure standard, le indicazioni per ottimizzare l’intervento di ripristino e la richiesta dei requisiti minimi prestazionali per i prodotti e i sistemi da utilizzare per una corretta valutazione di conformità. 

Il valore della documentazione tecnica

Un errore tipico e molto frequente da parte dei professionisti si verifica già da subito in fase progettuale, o durante l’accettazione dei materiali in cantiere. Questo perché spesso tra gli operatori del settore ci può essere una scarsa consapevolezza e conoscenza del valore e del significato che assume la documentazione tecnica di prodotto.

Vale la pena ricordare, come riportato dalle NTC 2018 al capitolo 11, che nel caso in cui esistano delle norme europee armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), la commercializzazione e l’utilizzo dei prodotti rientranti nell’ambito della specifica norma europea è possibile se e solo se questi sono accompagnati da DoP e Marcatura CE, cioè documenti obbligatori e fondamentali predisposti direttamente dal Fabbricante sotto la sua responsabilità e compilati in conformità a quanto prescritto dal Regolamento europeo sui materiali da costruzione CPR 305/2011, recentemente aggiornato e sostituito dal nuovo CPR 3110/2024.

Prodotti dedicati al trattamento del calcestruzzo

È questo il caso ad esempio dei prodotti dedicati al trattamento del calcestruzzo, che sia ripristino, protezione, iniezione, ancoraggio o protezione dalla corrosione delle armature metalliche. Ognuno di questi prodotti è regolato dalle rispettive parti della norma europea armonizzata UNI EN 1504. 

Ogni norma europea armonizzata contiene sempre l’Allegato ZA, che identifica i paragrafi che appartengono alla parte “armonizzata” della norma stessa e che quindi diventano cogenti ai sensi del CPR, da applicarsi nella procedura della Marcatura CE. Tra le varie tabelle presenti nell’Allegato ZA c’è il prospetto ZA.2 che ha il compito di definire il Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP) che il Fabbricante è tenuto a seguire per qualificare il prodotto rispetto a quella norma.  

Il CPR individua diversi Sistemi VVCP e ognuno definisce quali sono i compiti in capo al Fabbricante e quali quelli sotto la responsabilità dell’Organismo Notificato esterno. Si tratta sostanzialmente del grado di severità con cui viene controllato un prodotto in fabbrica prima dell’immissione sul mercato. 

Sistemi VVCP del CPR 305/2011

I Sistemi 1+, 1 e 2+, sono i più severi perché prevedono il ricorso ad un Organismo Notificato esterno già durante la fase di controllo di produzione. 

I Prospetti ZA.2 di tutte le norme riguardanti i prodotti per il trattamento del calcestruzzo prevedono che il Sistema VVCP che il Fabbricante deve seguire per qualificare prodotti da impiegare in costruzioni e opere di ingegneria civile sia il 2+.

Prospetto ZA.2 estratto da UNI EN 1504-3

Il Sistema VVCP adottato deve essere poi dichiarato nella DoP. 

Riportiamo un caso recente nel quale un Direttore Lavori ci ha coinvolto per affiancarlo nella redazione di una perizia di variante tecnica. Nel trasmetterci tutta la documentazione in suo possesso, è emersa la DoP di una malta in classe R4 di un altro Fabbricante, che l’impresa aveva proposto per il ripristino corticale di alcuni pilastri in c.a. di un edificio residenziale. Nonostante la scheda tecnica fosse sulla carta ineccepibile, la DoP era strutturata in questo modo: 

Abbiamo fatto subito notare che al punto 5 il Sistema VVCP adottato per qualificare questa malta è stato il 4. Ciò significa che questo prodotto è stato immesso nel mercato senza alcun tipo di controllo da parte dell’Organismo Notificato esterno, né come ispezione iniziale del sito produttivo, né come valutazione continuativa del controllo di produzione in fabbrica (CPF), quando invece la norma prevede espressamente che il Sistema da adottare sia il 2+, come riportato dal Prospetto ZA.2. 

Il Sistema 4 è ammesso solo per la prova di reazione al fuoco ed in generale per prodotti impiegati in costruzioni e opere di ingegneria civile con requisiti di basse prestazioni, ma trattandosi di una malta ad uso strutturale in classe R4, quest’ultima casistica appare decisamente esclusa. 

Ing. Nicola Drei

Project Manager CVR S.p.A.

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